RegolamentoSez. IV

Art. 248

In vigore dal 4 gen 1866
Ogni tribunale e ogni sezione di esso ha un registro intitolato Foglio d'udienza, numerato in ogni pagina dal presidente o vice presidente della rispettiva sezione, con indicazione in fine per esteso del numero dei fogli di cui si compone, e colla firma di chi lo ha numerato. In questo registro si notano: A. i nomi dei giudici e dell'ufficiale del ministero pubblico presenti all'udienza; B. l'ora in cui principia la seduta e quella in cui è aperta la pubblica udienza; C. un cenno sommario degli affari trattati, delle istanze verbali fatte dalle parti all'udienza coi relativi provvedimenti, delle conclusioni del ministero pubblico, e di ogni altro incidente della seduta; D. l'ora in cui il presidente chiude l'udienza e leva la seduta. Se il ministero pubblico fa qualche rappresentanza sull'ordine dell'udienza, il tenore della rappresentanza, e del provvedimento cui abbia dato luogo, è riferito nel processo verbale. Il rappresentante del ministero pubblico può altresì richiedere che s'inserisca testualmente nel processo verbale qualunque altra osservazione che ravvisi del caso.
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Art. 248 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo