RegolamentoSez. IV

Art. 247

In vigore dal 4 gen 1866
Fuori dei casi espressi nell'articolo precedente, la spedizione di una causa chiamata all'udienza potrà solo rimandarsi ad altra udienza, se sieno consenzienti le parti, o concorrano gravi motivi. Se il rinvio è ordinato, la spedizione della causa avrà luogo ad altra udienza determinata secondo il numero d'iscrizione che le compete; e chi ha dato causa al rinvio può essere condannato nelle spese relative. L'assenza dell'avvocato di una delle parti, od anche di tutti gli avvocati delle parti dall'udienza, non è motivo sufficiente di rinvio. Potrà però dal presidente concedersi alla parte che ne faccia la domanda, un termine per far distribuire ai giudici e comunicare alla parte contraria la disputa od una memoria. In tal caso questa avrà un termine uguale per rispondervi. Si fa di tutto menzione nel foglio d'udienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-247

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Art. 247 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo