Art. 244
RegolamentoSez. IV

Art. 244

119 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Gli uscieri incaricati del servizio delle udienze devono avvisare i procuratori delle parti, con biglietto in carta libera, delle cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione. Per questo avviso percepiscono da ciascuna parte il diritto fisso stabilito nella tariffa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-244