RegolamentoSez. V

Art. 268

In vigore dal 4 gen 1866
Il cancelliere, appena pubblicata la sentenza all' udienza giusta il prescritto dall' del suddetto codice, ne partecipa per mezzo dell'usciere di servizio il dispositivo ai procuratori delle parti con semplice avviso in carta libera. Per tale avviso è dovuto al cancelliere ed all'usciere il diritto fisso stabilito dalla tariffa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-268

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Art. 268 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo