RegolamentoSez. V

Art. 272

In vigore dal 4 gen 1866
I tribunali di commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori nella misura loro attribuita presso i tribunali civili. Possono anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassazione l'onorario dovuto all'avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la disputa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-272

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Art. 272 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo