Art. 272
RegolamentoSez. V

Art. 272

153 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
I tribunali di commercio possono ammettere nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori nella misura loro attribuita presso i tribunali civili. Possono anche, secondo la natura delle cause, comprendere nella tassazione l'onorario dovuto all'avvocato per le conclusioni da esso firmate e per la disputa.
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