RegolamentoCapo V

Art. 276

In vigore dal 4 gen 1866
Ciascuno dei registri menzionati nei num.i 19, 20, 21 e 22 del precedente articolo deve avere una speciale rubrica nella quale a lato del rispettivo numero progressivo sono indicate la data e l'oggetto dell'atto e i nomi delle autorità da cui l'atto emana, e a cui è indirizzato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-276

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Art. 276 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo