RegolamentoCapo V

Art. 280

In vigore dal 4 gen 1866
Ogni cancelliere deve tenere a sue spese un registro dei diritti esatti per conto dello Stato, nella forma prescritta dal ministro delle finanze. Terrà inoltre gli altri registri prescritti da leggi o regolamenti speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-280

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Art. 280 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo