Regolamento›Capo V
Art. 280
329 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Ogni cancelliere deve tenere a sue spese un registro dei diritti esatti per conto dello Stato, nella forma prescritta dal ministro delle finanze.
Terrà inoltre gli altri registri prescritti da leggi o regolamenti speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-280