RegolamentoCapo V

Art. 281

In vigore dal 4 gen 1866
L'ordine interno delle cancellerie dei tribunali e delle preture sarà determinato dai primi presidenti, sentito il ministero pubblico, previa proposta trasmessa dai pretori e dai presidenti dei tribunali civili ai procuratori generali per il necessario loro avviso, e dai presidenti dei tribunali di commercio trasmessa direttamente ai primi presidenti delle corti d'appello. Le disposizioni relative alle cancellerie delle corti saranno combinate tra i primi presidenti e i procuratori generali, e formeranno oggetto di appositi decreti dei primi presidenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-281

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Art. 281 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo