Art. 281
RegolamentoCapo V

Art. 281

330 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
L'ordine interno delle cancellerie dei tribunali e delle preture sarà determinato dai primi presidenti, sentito il ministero pubblico, previa proposta trasmessa dai pretori e dai presidenti dei tribunali civili ai procuratori generali per il necessario loro avviso, e dai presidenti dei tribunali di commercio trasmessa direttamente ai primi presidenti delle corti d'appello. Le disposizioni relative alle cancellerie delle corti saranno combinate tra i primi presidenti e i procuratori generali, e formeranno oggetto di appositi decreti dei primi presidenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-281