RegolamentoCapo VI

Art. 282

In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi previsti dagli o, 61, 66, 170, 176 e 287 del codice di procedura, e in ogni altro caso in cui per disposizione dello stesso codice o del presente regolamento si faccia luogo all'applicazione di una pena disciplinare alle persone menzionate nell'ora citato , l'incolpato è citato con semplice biglietto in camera di consiglio davanti il tribunale o la sezione alla quale fu assegnata la causa in cui sia stata commessa la contravvenzione, o, secondo i casi, davanti il presidente, e invitato a proporre nella stessa udienza le proprie difese. Il tribunale o rispettivamente il presidente fa ritirare l'incolpato e delibera nella medesima seduta; la sentenza od ordinanza è immediatamente notificata all'incolpato dal cancelliere, il quale ne fa menzione in fine della pronuncia. Se l'incolpato non si presenta, il tribunale o il presidente pronuncia in sua contumacia, e la sentenza o l'ordinanza gli è notificata nel modo sovra prescritto, per gli effetti menzionati nell' del suddetto codice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-282

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Art. 282 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo