RegolamentoCapo V

Art. 279

In vigore dal 4 gen 1866
In tutte le cancellerie si deve tenere un registro, sul quale si notano per ordine progressivo le domande per la spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque altro atto. Il cancelliere nella spedizione seguirà l'ordine delle domande, dando però la precedenza alle copie delle sentenze state dichiarate esecutorie provvisoriamente, e di quelle pronunziate in seguito a dichiarazione d'urgenza. Nelle copie il numero delle linee e delle sillabe non potrà essere minore di quello determinato dalla legge sul bollo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-279

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Art. 279 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo