Regolamento›Capo VI
Art. 284
In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall' del codice medesimo, l'autorità giudiziaria può, in coerenza del precedente , infliggere al procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della sospensione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-284