RegolamentoCapo VI

Art. 284

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall' del codice medesimo, l'autorità giudiziaria può, in coerenza del precedente , infliggere al procuratore sottoscritto alla scrittura la pena della sospensione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-284

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Art. 284 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo