Regolamento›Capo VII›Sez. I
Art. 289
In vigore dal 4 gen 1866
Le notificazioni e gli avvisi prescritti dagli articoli 525, 529, 531, 537 del codice di procedura, relativi a ricorsi o controricorsi sottoscritti da più avvocati tutti residenti nel comune ove ha sede la corte di cassazione, si fanno a quello tra essi che primo ha sottoscritto il ricorso.
Se alcuno soltanto degli avvocati sia residente nel suddetto comune, le notificazioni e gli avvisi sono significati ad uno di essi osservata la norma sovra stabilita.
Se nessuno dei soscrittori del ricorso o controricorso risieda nel predetto comune si osserva il prescritto del capoverso dell'articolo 524 dello stesso codice, e in questo caso gli atti di notificazione e gli avvisi saranno dal cancelliere inviati col mezzo della posta all'avvocato cui sono diretti, facendone constare con annotazione in un registro a ciò destinato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-289