RegolamentoCapo VIISez. I

Art. 293

In vigore dal 4 gen 1866
La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall'. Seguita all'udienza la pubblica discussione e la votazione della sentenza, il relatore deve entro giorni otto presentare alla cancelleria i motivi e il dispositivo della sentenza, sottoscritti da esso, dal presidente, e dal cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-293

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Art. 293 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo