RegolamentoCapo VI

Art. 288

In vigore dal 4 gen 1866
Le pene, di cui nei precedenti articoli, possono, nei limiti suespressi, applicarsi direttamente dai procuratori del Re e dai procuratori generali, quanto al personale di segreteria dei loro uffici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-288

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