RegolamentoCapo VI

Art. 288

In vigore dal 4 gen 1866
Le pene, di cui nei precedenti articoli, possono, nei limiti suespressi, applicarsi direttamente dai procuratori del Re e dai procuratori generali, quanto al personale di segreteria dei loro uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-288

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Art. 288 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo