RegolamentoCapo VI

Art. 286

In vigore dal 4 gen 1866
Le contravvenzioni dei cancellieri e vice cancellieri, degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni del presente regolamento per le quali non sia stabilita una pena speciale sono punite dai pretori e dai presidenti con ammenda da lire 5 a lire 50. Per il procedimento si osserva il prescritto negli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-286

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Art. 286 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo