RegolamentoCapo VI

Art. 285

In vigore dal 4 gen 1866
In tutti i casi suespressi si stende in apposito registro processo verbale, e di seguito a questo la sentenza o l'ordinanza. La spesa del registro è a carico del cancelliere. Copia della sentenza o dell'ordinanza che abbia inflitta una pena pecuniaria è dal cancelliere trasmessa all' esattore, in conformità delle prescrizioni contenute nelle istruzioni del ministero delle finanze. ----------- Istruzioni 12 aprile 1865.
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Art. 285 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo