Regolamento›Capo VI
Art. 285
In vigore dal 4 gen 1866
In tutti i casi suespressi si stende in apposito registro processo verbale, e di seguito a questo la sentenza o l'ordinanza. La spesa del registro è a carico del cancelliere.
Copia della sentenza o dell'ordinanza che abbia inflitta una pena pecuniaria è dal cancelliere trasmessa all' esattore, in conformità delle prescrizioni contenute nelle istruzioni del ministero delle finanze.
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Istruzioni 12 aprile 1865.
Storico versioni
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