Regolamento›Capo VII›Sez. I
Art. 290
In vigore dal 4 gen 1866
Se il ricorso o il controricorso siano diretti contro più persone rappresentate da diversi avvocati, o se la parte abbia fatto il deposito di carte o documenti con espressa dichiarazione che debbano rimanere nella cancelleria, le carte e i documenti presentati non potranno essere comunicati, ma se ne dovrà solamente permettere la visione, a meno che, nel primo caso, la comunicazione sia domandata da persona munita di richiesta anche per semplice lettera sottoscritta da tutti gli avvocati delle parti cui deve farsi la comunicazione.
Nel secondo caso le parti interessate potranno chiedere copia delle carte e dei documenti depositati, a spese di chi li ha presentati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-290