RegolamentoCapo VIISez. I

Art. 291

In vigore dal 4 gen 1866
Fatta, a termini dell'articolo 534 del suddetto codice, la nomina del relatore, il ricorso e le carte annesse sono per cura della cancelleria comunicate al ministero pubblico dal quale sono restituite alla cancelleria, se si tratti di affari urgenti entro quindici giorni, e nelle cause ordinarie entro giorni trenta da quello della avuta comunicazione. Il cancelliere nelle ventiquattro ore ne fa la trasmissione al relatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-291

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Art. 291 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo