Regolamento›Capo VII›Sez. I
Art. 291
In vigore dal 4 gen 1866
Fatta, a termini dell'articolo 534 del suddetto codice, la nomina del relatore, il ricorso e le carte annesse sono per cura della cancelleria comunicate al ministero pubblico dal quale sono restituite alla cancelleria, se si tratti di affari urgenti entro quindici giorni, e nelle cause ordinarie entro giorni trenta da quello della avuta comunicazione.
Il cancelliere nelle ventiquattro ore ne fa la trasmissione al relatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-291