RegolamentoSez. II

Art. 296

In vigore dal 4 gen 1866
Nella cancelleria si devono tenere, a spese del cancelliere, i registri seguenti: 1.° registro per l'iscrizione degli affari civili: Questo registro diviso in colonne contiene 1' annotazione prescritta dall'articolo 527 del codice di procedura, e tutte le altre che occorrono per accertare esattamente l'introduzione e il corso di ciascun affare, le notificazioni, le comunicazioni, le presentazioni e restituzioni dei documenti, e i provvedimenti emanati, la data della trasmissione prescritta dall'articolo 548 del detto codice, e della ricevuta di essa trasmissione per parte del cancelliere dell'autorità giudiziaria alla quale è stata fatta; 2.° ruolo delle cause chiamate in spedizione; 3.° ruolo delle cause da spedirsi in via d'urgenza; 4.° ruolo delle cause da giudicarsi a sezioni unite; 5.° registro per i processi verbali di udienza; 6.° registro per i processi verbali di udienza a sezioni unite, e delle assemblee generali 7.° minutaro delle sentenze civili; 8.° registro dei decreti e provvedimenti; I registri indicati ai numeri 1.°, 2.° e 5.° devono essere vidimati su ciascun foglio da un consigliere delegato dal primo presidente, con indicazione in fine del registro del numero dei fogli di cui si compone. Oltre i suddetti registri, il cancelliere deve tenere quegli altri registri che siano prescritti da leggi o regolamenti speciali, o che siano riconosciuti necessari per il buon andamento del servizio.
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