RegolamentoSez. II

Art. 300

In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi previsti dal secondo capoverso dell' del codice di procedura, l'attore che promuove la nomina del curatore speciale al convenuto, deve anticipare le spese necessarie per gli atti occorrenti nella causa, salvo se esso promovente sia ammesso al beneficio della gratuita clientela, nel qual caso tutti gli atti si fanno a debito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-300

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Art. 300 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo