RegolamentoSez. II

Art. 298

In vigore dal 4 gen 1866
Le contravvenzioni del cancelliere o dei vice cancellieri sono punite con ammenda o multa di lire 25 a 300. Queste pene sono applicate dalla corte d'ufficio, o sull'istanza del ministero pubblico, osservato il disposto degli del presente regolamento.
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Art. 298 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo