RegolamentoSez. II

Art. 301

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall' del detto codice e in ogni altro caso analogo le richieste da uno ad altro tribunale dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o per lettere requisitorie sottoscritte dal presidente e dal cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-301

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Art. 301 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo