Regolamento›Sez. II
Art. 306
In vigore dal 4 gen 1866
Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del notaio da cui sono spedite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-306