RegolamentoSez. II

Art. 306

In vigore dal 4 gen 1866
Le copie in forma esecutiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del notaio da cui sono spedite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-306

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 306 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo