Regolamento›Sez. II
Art. 309
In vigore dal 4 gen 1866
Le conclusioni del ministero pubblico, sovra istanze proposte con ricorso, devono darsi nel termine stabilito dall'ultimo capoverso dell' del medesimo codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-309