RegolamentoSez. II

Art. 311

In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi previsti dagli della legge di ordinamento giudiziario e 174 del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta, davanti l'autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-311

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 311 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo