Art. 311
RegolamentoSez. II

Art. 311

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In vigore dal 4 gen 1866
Nei casi previsti dagli della legge di ordinamento giudiziario e 174 del presente regolamento la persona assunta per le funzioni di cancelliere presta, davanti l'autorità giudiziaria da cui è assunta, il giuramento di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che le sono affidate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-311