RegolamentoSez. II

Art. 310

In vigore dal 4 gen 1866
Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, o dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il presidente o il pretore fa spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore, o dell'usciere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-310

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Art. 310 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo