Regolamento›Sez. II
Art. 310
In vigore dal 4 gen 1866
Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, o dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il presidente o il pretore fa spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore, o dell'usciere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-310