Art. 310
RegolamentoSez. II

Art. 310

76 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le copie delle sentenze, delle comparse, e di qualunque altro atto che debbansi spedire dai cancellieri, dai procuratori, o dagli uscieri devono essere scritte in modo chiaro e correttamente; in difetto, il presidente o il pretore fa spedire altre copie a spese del cancelliere, del procuratore, o dell'usciere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-310