RegolamentoSez. II

Art. 305

In vigore dal 4 gen 1866
Le copie in forma esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 554 dello stesso codice devono munirsi del sigillo della corte, del tribunale, o del pretore che ho pronunciata la sentenza, o di quello del collegio cui appartiene il giudice delegato che ha emanato il provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-305

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