RegolamentoSez. II

Art. 307

In vigore dal 4 gen 1866
Nelle copie dei provvedimenti indicati negli , ultimo capoverso, e 377 secondo capoverso del codice di procedura, e nell' del presente regolamento, il cancelliere, invece della spedizione in forma esecutiva, dichiarerà, prima di autenticarla, che la copia è spedita a senso di quello tra i succitati articoli che faccia al caso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-307

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Art. 307 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo