RegolamentoSez. II

Art. 302

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dal primo capoverso dell' del medesimo codice, il giudice che ha proceduto all'atto ne tassa le spese, e rilascia l'ordine di pagamento, la cui copia tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la parte a cui istanza si è proceduto all'atto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-302

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Art. 302 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo