RegolamentoSez. II

Art. 297

In vigore dal 4 gen 1866
La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane. Nei dì festivi si chiude alle dodici ore meridiane.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-297

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