RegolamentoSez. II

Art. 297

In vigore dal 4 gen 1866
La cancelleria deve tenersi aperta al pubblico dalle ore otto del mattino alle quattro pomeridiane. Nei dì festivi si chiude alle dodici ore meridiane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-297

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 297 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo