RegolamentoCapo VIISez. I

Art. 292

In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice di procedura il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria, e la dichiarazione d'inammissibilità è fatta, previe conclusioni del ministero pubblico, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata, a termini dell'articolo 521 dello stesso codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-292

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo