Regolamento›Capo VII›Sez. I
Art. 292
369 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice di procedura il ricorso non è ammesso alla discussione contraddittoria, e la dichiarazione d'inammissibilità è fatta, previe conclusioni del ministero pubblico, con provvedimento motivato, col quale il ricorrente è condannato alla perdita della somma depositata, a termini dell'articolo 521 dello stesso codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-292