RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 211

In vigore dal 1 lug 1868
Nel fare la distribuzione delle cause tra le Sezioni, il Presidente ha cura che gli affari siano equamente ripartiti tra le Sezioni medesime.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-211

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Art. 211 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo