Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 212
In vigore dal 1 lug 1868
Le cause a udienza fissa sono trattate davanti la Sezione o le Sezioni che, secondo le esigenze del servizio, sono designate ogni semestre con Decreto del Presidente. Il Decreto rimane affisso nella sala d'ingresso del Tribunale.
Se più sono le Sezioni designate, la distribuzione delle cause tra esse è fatta dal Presidente, osservate le disposizioni degli articoli precedenti. Il deposito per la registrazione prescritta dall' deve aver luogo uno o due giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione, secondo che sarà stabilito ogni semestre con Decreto del Presidente, salvo il caso di citazione con abbreviazione di termini. In questo caso la Sezione che deve conoscere della causa viene designata collo stesso Decreto che permette la citazione a breve termine.
Il disposto dal presente articolo sarà pure osservato, in quanto vi possa trovare applicazione, nella spedizione degli affari da trattarsi in Camera di consiglio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-212