RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 210

In vigore dal 1 lug 1868
Nei Tribunali divisi in Sezioni, la distribuzione delle cause formali tra esse è fatta dal Presidente, sulla presentazione degli atti della causa iniziata e del libro delle registrazioni fattagli dal Cancelliere. Il Presidente provvede con semplice annotazione da lui scritta e firmata sopra gli atti della causa. Il Cancelliere trascrive il provvedimento del Presidente in margine alla registrazione della causa nel libro anzidetto, e successivamente sopra gli atti delle altre parti che compariranno per adempiere al prescritto dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-210

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Art. 210 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo