Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 210
In vigore dal 1 lug 1868
Nei Tribunali divisi in Sezioni, la distribuzione delle cause formali tra esse è fatta dal Presidente, sulla presentazione degli atti della causa iniziata e del libro delle registrazioni fattagli dal Cancelliere.
Il Presidente provvede con semplice annotazione da lui scritta e firmata sopra gli atti della causa.
Il Cancelliere trascrive il provvedimento del Presidente in margine alla registrazione della causa nel libro anzidetto, e successivamente sopra gli atti delle altre parti che compariranno per adempiere al prescritto dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-210