Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 205
In vigore dal 4 gen 1866
I provvedimenti d'istruzione si danno nell'udienza in cui è proposto l'incidente, o al più tardi nel giorno successivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-205