Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 201
In vigore dal 4 gen 1866
Per la risoluzione degli incidenti, il presidente può valersi della facoltà che gli è data dall' del medesimo codice, sia con delegazioni parziali per speciali cause e atti, sia con delegazioni mensili per qualunque causa e atto d'istruzione.
Tanto in caso di delegazione quanto se le attribuzioni di cui nell'articolo ora citato siano esercitate dal presidente, il medesimo fissa in principio dell'anno giuridico uno o più giorni della settimana per le udienze d'istruzione da tenersi ad ora determinata in una delle sale del tribunale che sarà indicata, salvo le udienze straordinarie da concedersi nei casi di maggiore urgenza.
I decreti di delegazione mensile e di designazione dei giorni e delle ore delle udienze si terranno affissi nella sala d'ingresso del tribunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-201