Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 204
In vigore dal 4 gen 1866
Gli atti d'istruzione cominciati da un giudice delegato dal presidente, saranno dal medesimo compiuti anche se sia terminata la durata della delegazione.
Se la delegazione sia fatta dal tribunale per una speciale operazione riflettente l'istruzione, ogni altro incidente di mera istruzione e i provvedimenti di urgenza che nel corso dell'operazione delegata possano occorrere, devono proporsi davanti lo stesso giudice.
La delegazione cessa qualora il giudice passi ad altra sezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-204