RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 200

In vigore dal 4 gen 1866
Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall' del suddetto codice, devono contenere in principio la designazione dell'autorità giudiziaria avanti la quale è istruita la causa, e esprimerne la natura civile o commerciale, formale o sommaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-200

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Art. 200 Col quale e' approvato il Regolamento generale giudiziario per l'esecuzione del Codice di procedura civile, di quello di procedura penale, e della Legge sull'ordinamento giudiziario. — Testo vigente | Portale Normativo