Regolamento›Capo IV›Sez. I
Art. 200
289 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall' del suddetto codice, devono contenere in principio la designazione dell'autorità giudiziaria avanti la quale è istruita la causa, e esprimerne la natura civile o commerciale, formale o sommaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-200