Art. 200
RegolamentoCapo IVSez. I

Art. 200

289 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le comparse, oltre le indicazioni prescritte dall' del suddetto codice, devono contenere in principio la designazione dell'autorità giudiziaria avanti la quale è istruita la causa, e esprimerne la natura civile o commerciale, formale o sommaria.
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