Art. 301
RegolamentoSez. II

Art. 301

67 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Nel caso previsto dall' del detto codice e in ogni altro caso analogo le richieste da uno ad altro tribunale dello Stato si fanno nella sentenza, che prescrive la richiesta operazione, o per lettere requisitorie sottoscritte dal presidente e dal cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-301