Art. 298
RegolamentoSez. II

Art. 298

64 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le contravvenzioni del cancelliere o dei vice cancellieri sono punite con ammenda o multa di lire 25 a 300. Queste pene sono applicate dalla corte d'ufficio, o sull'istanza del ministero pubblico, osservato il disposto degli del presente regolamento.
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