Regolamento›Capo VI
Art. 286
363 / 407In vigore dal 4 gen 1866
Le contravvenzioni dei cancellieri e vice cancellieri, degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni del presente regolamento per le quali non sia stabilita una pena speciale sono punite dai pretori e dai presidenti con ammenda da lire 5 a lire 50.
Per il procedimento si osserva il prescritto negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-286