Art. 286
RegolamentoCapo VI

Art. 286

363 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
Le contravvenzioni dei cancellieri e vice cancellieri, degli uscieri e dei procuratori alle disposizioni del presente regolamento per le quali non sia stabilita una pena speciale sono punite dai pretori e dai presidenti con ammenda da lire 5 a lire 50. Per il procedimento si osserva il prescritto negli .
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