Art. 293
RegolamentoCapo VIISez. I

Art. 293

370 / 407
In vigore dal 4 gen 1866
La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall'. Seguita all'udienza la pubblica discussione e la votazione della sentenza, il relatore deve entro giorni otto presentare alla cancelleria i motivi e il dispositivo della sentenza, sottoscritti da esso, dal presidente, e dal cancelliere.
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