Regolamento›Capo VII›Sez. I
Art. 293
370 / 407In vigore dal 4 gen 1866
La relazione della causa deve prepararsi in iscritto entro i termini rispettivamente stabiliti dall'.
Seguita all'udienza la pubblica discussione e la votazione della sentenza, il relatore deve entro giorni otto presentare alla cancelleria i motivi e il dispositivo della sentenza, sottoscritti da esso, dal presidente, e dal cancelliere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-293