Regolamento›Capo V
Art. 279
328 / 407In vigore dal 4 gen 1866
In tutte le cancellerie si deve tenere un registro, sul quale si notano per ordine progressivo le domande per la spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque altro atto.
Il cancelliere nella spedizione seguirà l'ordine delle domande, dando però la precedenza alle copie delle sentenze state dichiarate esecutorie provvisoriamente, e di quelle pronunziate in seguito a dichiarazione d'urgenza.
Nelle copie il numero delle linee e delle sillabe non potrà essere minore di quello determinato dalla legge sul bollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641#art-r-279